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Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: al via alle domande

Dal 28 febbraio saranno disponibili sul sito Invitalia le istruzioni e i moduli per procedere con la domanda che potrà, però, essere compilata e inviata solo dal 4 marzo.  Il bonus inserito nel pacchetto Turismo del PNNR riconosce un credito di imposta fino all'importo massimo di 25milaeuro per investimenti e attività di sviluppo digitale. 

Dal 28 febbraio, sarà attiva la piattaforma sul sito Invitalia, che consente alle agenzie di viaggi e ai tour operator l’inoltro delle domande relative al Credito d'imposta per la digitalizzazione introdotto nell'art. 4 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) viene attivato il "Pacchetto Turismo", consentendo al settore un importante passo in avanti nello sviluppo tecnologico. 

Sulla piattaforma saranno disponibili tutte le istruzioni, compreso il facsimile della domanda, con le richieste al contributo a loro riservato che potranno essere inoltrate solo a partire dalle ore 12 del 4 marzo e fino alle ore 17:00 del 4 aprile 2022, attraverso la piattaforma online di Invitalia.

Potranno accedere al credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.l. 6 novembre 2021, n. 152 le agenzie di viaggio e tour operator contraddistinti dall’attribuzione del codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025, potrà essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione ed è fruibile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento in cui gli investimenti sono stati effettuati, senza l’applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34, comma 1, della 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388, né di quelli di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

 

Fonte: D.l. 6 novembre 2021, n. 152

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