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E-commerce: credito di imposta per imprese agricole e agroalimentari

Definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, per gli anni 2021 e 2022, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza).

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per gli anni 2021 e 2022 a favore delle rreti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il credito spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a € 50.000, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per 

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per gli investimenti realizzati nel 2021 la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, mentre per l'anno in corso è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

 

Fonte: Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174713, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 c. 131

 

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