Decreto Sostegni bis: domanda contributo integrativo
Da oggi è possibile richiedere il contributo integrativo che sarà calcolato in base alla perdita media mensile registrata tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
Il Decreto Sostegni bis, alias Decreto Imprese, lavoro e professioni, ha stanziato 8 miliardi di euro da destinare alle imprese e titolari di partita IVA introducendo tre nuovi contributi a fondo perduto per "ristorare, seppur parzialmente" le imprese danneggiate dal Covid.
L'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità e i termini per poter richiedere il Contributo alternativo, la seconda tispologia di contributo intrdotta dal Decreto Sostegni bis. L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata via web dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021. Qualora la presentazione venga effettuata tramite invio telematico, la trasmissione potrà essere effettuata a partire dal 7 luglio 2021 fino al 2 settembre 2021. Attenzione: Come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.
Le tre tipologie di contributo sono: a) Cosa prevede il Decreto Sostegni bis per coloro che hanno già richiesto e ottenuto il contributo a valere sul primo Decreto Sostegni?
b) Cosa prevede il Decreto Sostegni bis per coloro che NON hanno richiesto il contributo a valere sul primo Decreto Sostegni?
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. |
Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle attività che riceveranno il ristoro e il coefficente per calcolare l'entità del Contributo Alternativo o di Conguaglio del Decreto Sostegni bis:
Calcolo richiesta contributo | Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. |
Come si richiede | Per ottenere il contributo dovà essere presentata apposita istanza, da presentare in via telematica mediante:
L’istanza deve contenere:
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Come viene erogato | L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo. Su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione. |
Fonte: Provvedimento 2 luglio 2021, Decreto 25 maggio 2021, n. 73, Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E, Provvedimento del 29 marzo 2021, Provvedimento del 23 marzo 2021, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, Provvedimento del 23 marzo 2021