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Misure emergenziali: sì alla proroga ma solo per il fondo di garanzia paneuropeo, ma che senso ha?

La Commissione europea ha approvato una proroga del termine entro il quale le banche possono fornire nuovi finanziamenti alle imprese nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo. Mentre per le misure emergenziali a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 e Crisi Ucraina inspiegabilmente sembra confermata la scadenza al 30 giugno. Altra anomalia? Si sono dimenticati che per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia la Commissione ha autorizzato un sostegno sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati fino a dicembre 2022.

La Commissione europea ha approvato una proroga del termine entro il quale le banche possono fornire nuovi finanziamenti alle imprese nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo (Feg o Efg in sigla). Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno dei 22 Stati membri che hanno deciso di parteciparvi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia).

Scopo del Fondo è quello di far fronte al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee, soprattutto piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale.

I primi beneficiari sono gli istituti di credito nazionali che dovranno poi a loro volta aiutare le imprese, soprattutto piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale. 

Anche per il Fondo di garanzia paneuropeo il termine entro il quale le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese era il 30 giugno 2022. La proroga fino al 31 dicembre 2022 approvata consentirà alle banche che hanno già firmato accordi con il Gruppo Banca europea per gli investimenti di includere prestiti e altre opzioni di finanziamento nell'ambito della garanzia del Fondo.

Quindi la Commissione europea ha valutato di poter concedere la proroga alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. La Commissione ha ritenuto che la proroga sia adeguata per consentire alle banche di far fronte ulteriormente al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee.

La Commissione ha concluso che tale proroga eccezionale non incide sulla compatibilità delle misure del Fondo con il mercato interno e che sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento delle economie degli Stati membri partecipanti. Su queste basi la Commissione ha approvato la proroga in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Mentre per quanto concerne la proroga del quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 sembra confermata la scadenza al 30 giugno 2022. Stesso termine è previsto anche per le ulteriori misure emergenziali di cui all’articolo 64, comma 3- bis del D.L. Agosto e all’articolo 8, comma 1, lettera b) del D.L. Energia

Il gestore del Fondo "Mediocredito Centrale" ha emanato circolare n. 4/2022 del 24 maggio nella quale stabilisce termini e regole di accesso al Fondo di garanzia per i prestiti alle PMI e sul portale del MISE dedicato al Fondo di garanzia vengono riepilogate le misure in scadenza, tra cui le seguenti:

  • gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia
  • innalzamento delle percentuali di copertura ai livelli massimi sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione/controgaranzia;
  • ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo;
  • concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo;
  • cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100 per cento del finanziamento;
  • accesso semplificato alla garanzia per i prestiti di importo fino a 30.000 euro (vedasi articolo);
  • concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo

In sintesi a decorrere dal 1° luglio 2022 verranno quindi ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo (vedasi articolo).

Quello che mi desta qualche perplessità è che il 23 marzo u.s. la Commissione ha adottato un quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il nuovo quadro temporaneo prevede tre tipi di aiuti:

  • Aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. 
  • Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati:
    • Gli Stati membri potranno fornire:
      • i) garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi;
      • ii) prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
  • Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia: Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L'aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Tali aiuti, dichiara la Commissione, potranno essere concessi anche alle imprese che si qualificano come imprese in difficoltà, per le quali le attuali circostanze potrebbero far sorgere un forte fabbisogno di liquidità proprio alla fine della pandemia di COVID-19

Inoltre, la Commissione conclude il comunicato che è pronta a lavorare immediatamente con gli Stati membri per trovare soluzioni pratiche che salvaguardino questo importante settore della nostra economia, sfruttando al massimo la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.

A questo punto mi "sorge" spontanea una riflessione forse il  non ha ritenuto che fosse necessario per le imprese italiane ricevere un sostegno sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati, malgrado tali aiuti siano autorizzati dalla Commissione nel quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. 

 

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