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Microcredito: novità introdotte

Elevato importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 40 a 75mila euro. Ampliati i beneficiari, vengono inserite le società a responsabilità limitata a cui i finanziamenti sono concessi senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro. Durata fino a 15 anni. Escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

La Legge di Bilancio 2022 apporta alcune significative modifiche alla disciplina del Microcredito.

In particolare, la Legge di Bilancio:

  • eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
  • amplia la platea dei beneficiari. Potranno accedere anche le società a responsabilità limitata e in questo caso l'importo massimo è fissato in  100.000 euro.
  • allunga la durata dei finanziamenti fino a 15 anni
  • vengono escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati (ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia Microcredito l'attivo patrimoniale non poteva essere superiore a € 300.000 euro, i ricavi lordi non potevano essere superiori a € 200.000 euro e il livello di indebitamento non poteve essere superiore a € 100.000 euro)
  • eliminata la condizione secondo la quale i finanziamenti concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta fermo l’obbligo di accompagnare i finanziamenti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Ai fini di rendere operative le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio dovranno essere emanate le relative disposizioni attuative.

 

 

Il finanziamento Microcredito si avvale del Fondo di garanzia consentendo l’accesso al credito a chi ha difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non potendo fornire le garanzie richieste. Il Fondo interviene fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia). 

I contenuti essenziali e le condizioni di ammissibilità del Fondo Microcredito, alla luce dei cambiamenti apportati con la Legge di Bilancio 2022 sono di seguito sintetizzati:  

Possono accedere allo strumento del Microcredito:

  • Lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini, sia i professionisti che hanno aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n.4 del 2013) 
  • Imprese individuali 
  • Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limotata o società cooperative 

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo Microcredito i finanziamenti finalizzati:

  • Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative
  • Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.
  • Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.
  • Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

 

Fonte: Legge 30 dicembre 2021, n. 234, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 49, Linee di indirizzo per i servizi ausiliari al microcredito 11 maggio 2016, Circolare 26 maggio 2015, n. 8, Decreto 18 marzo 2015, Decreto 24 dicembre 2014, Decreto 17 ottobre 2014

 

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