Indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna, modifiche
Modificata la durata minima della disponibilità dei terreni ai fini delle condizioni di ammissibilità. Fino al 15 giugno possono essere presentate le richieste per l’indennità volta a compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola.
La Regione Lombardia, nelle more dell’approvazione definitiva del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, ha pubblicato il bando attuativo della sottomisura 13.1.01 “Indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna”, per l’annualità 2015. La concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate all’approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma. La misura viene attivata nelle zone montane in funzione della diffusa presenza di aziende agricole che non sono in grado di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. L’erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un’integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 11.500.000,00. I contenuti essenziali della sottomisura