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Esonero contributivo assunzione giovani: istruzioni

Fornite le istruzioni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di giovani under 36, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Operativo l'esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, la Legge di Bilancio 2023 ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo annuo dell’esonero contributivo.

L'INPS, con Circolare 22 giugno 2023, n. 57, ha emanato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Rientrano tra i rapporti agevolati anche i contratti stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione a tempo indeterminato, nonostante la “prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato” (Circolare 12 aprile 2021, n. 56, INPS).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

  • i rapporti di lavoro domestici per la particolarità del rapporto
  • le imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.)
  • l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro al termine dell’apprendistato e per i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata.

Possono richiedere le agevolazioni tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli, che ripettano i seguenti requisiti:

  • devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
  • devono rispettare in pieno le norme di legge e di contratto collettivo applicato, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • devono rispettare la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato, ovverosia gli “Aiuti di importo limitato”, del Temporary Crisis and Transition Framework, autorizzato dalla CE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023;
  • non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica del lavoratore per il quale si beneficia dell’agevolazione;
  • non devono procedere nei nove mesi successivi l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

La misura dell'esonero contributivo è pari a:

  • un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni intercorse a partire dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui 
  • un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni intercorse a partire dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i seguenti contributi, anche se di natura obbligatoria:

  • Contributi destinati al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, calcolati in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • Contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e / o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • Contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

La durata dell'esonero è di 48mesi elevata a 36mesi per i datori di lavoro che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La richiesta di fruizione del beneficio con riferimento ai mesi pregressi – in cui il datore di lavoro è stato impossibilitato ad applicare l’esonero in assenza delle istruzioni operative INPS - può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza a partire dal mese di luglio ed entro e non oltre il mese di ottobre 2023.

 

Fonte: Circolare 22 giugno 2023, n. 57, INPS, Circolare 12 aprile 2021, n. 56, articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2022)

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