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Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna

Apportate modifiche e integrazioni per richiedere l'indennità volta a compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola. I beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola in tali zone per i successivi due anni solari.

La Regione Lombardia ha apportato modifiche al bando 2017 dell'operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna" del Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia 2014-2020. Le risorse finanziarie ammontano a € 11.500.000,00. Le modifiche e integrazioni riguardano la tipologia colturale "pascolo": Impegni generali e impegni specifici: viene consentito che gni capo possa concorrere, a determinate condizioni, al calcolo del rapporto UB/ha per più di una superficie pascoliva; Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni: viene dettagliato il caso in cui siano state richieste più superfici pascolive e che su una o più di esse non sia stato rispettato il previsto rapporto UB/ha. Sono stati inoltre aggiornati i riferimenti normativi in merito alla condizionalità. La misura viene attivata nelle zone montane in funzione della diffusa presenza di aziende agricole che non sono in grado di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura e prevede l'erogazione di una indennità annuale, commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette. La finalità

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