L'articolo è stato letto 142183 volte
Nazionale • Italia

facebook
twitter
0
linkedin share button

Moratoria mutui e leasing: proroga al 31 dicembre ma solo se richiesta

Slitta al 31 dicembre 2021 la moratoria. Concessa solo sulla quota capitale e alle imprese che inviano, entro il 15 giugno, comunicazione alla propria banca.

Il nuovo decreto legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, approvato dal Consiglio dei ministri, è stato presentato oggi pomeriggio dal premier Mario Draghi.

Per scongiurare l'allarme default delle imprese, nel Decreto Sostegni bis, oggi Decreto Imprese, lavoro e professioni, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria sui prestiti bancari e contratti di leasing. Ricordiamo che la Legge di Bilancio aveva previsto l’estensione al 30 giugno 2021 del termine della moratoria introdotta dall'articolo 56 del Decreto Cura Italia , già prorogata, con l'art. 65 del Decreto agosto, al 31 gennaio 2021 e per le imprese del settore turistico fino al 31 marzo 2021.

Contrariamente a quanto accaduto per le proroghe precedentemente approvate, questa volta le imprese dovranno inviare una semplice comunicazione, anche via e-mail, alla propria banca e non si potrà richiedere la sospensione dell'intera rata. La nuova moratoria prevede la sospensione della sola quota capitale.

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 15 giugno 2021. Chi non invia tale comunicazione entro il 15 giugno 2021 dovrà dal primo luglio ripartire con il rimborso dell'intera rata.

La comunicazione, da parte delle PMI o dai professionisti, può essere inviata dall’entrata in vigore del Decreto legge “Imprese” ed entro il 15 giugno 2021, anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. La comunicazione dovrà chiarire:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • il perdurare di carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Dal primo luglio si dovrà ripartire con il rimborso degli interessi. Per coloro che avevano richiesto la sospensione sull'intera rata (quota capitale e quota interessi), verranno quantificati gli interessi compensativi dovuti per il periodo di sospensione.

Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo con capitalizzazione semplice al tasso di interesse previsto nel contratto vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione (come chiarito dal MEF nelle FAQ, sezione "Liquidità a famiglie e imprese").

L'ammontare corrispondente a tali interessi viene ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo e si aggiunge al totale complessivo da pagare. Al termine del periodo di sospensione, è necessario restituire l'importo delle rate oggetto di sospensione, al netto degli interessi riconosciuti dal Fondo, ma comprensive degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese.

In ogni caso è possibile concordare con la banca di pagare gli interessi dovuti suddividendone l'importo sulle rate residue, ovvero prevedendo pagamenti aggiuntivi in coda del piano di ammortamento ovvero in unica soluzione in aggiunta alla prima rata in pagamento al termine della moratoria

Di seguito sintetizziamo gli elementi essenziali della moratoria a favore delle imprese aggiornata alla luce del Decreto Imprese:

Strumento

art. 56 Decreto Cura Italia prorogato successivamente con art. 65 del Decreto agostoLegge di Bilancio 2021 e con il Decreto Imprese 

Soggetto richiedente

Possono accedere al rinnovo o a nuova richiesta le micro, piccole e medie impreselavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Cosa prevede

La possibilità di richiedere la sospensione della sola quota capitale di mutui e operazioni di leasing.

Il piano di rimborso della sola quota capitale sarà sospeso fino al 31 dicembre 2021

Procedure rinnovo imprese che si sono già avvalse della moratoria Cura Italia

Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria NON è previsto un meccanismo automatico di rinnovo.

Le imprese dovranno inviare email entro il 15 giugno 2021 richiedendo di volersi avvalere della moratoria della sola quota capitale. 

 

Slitta, inoltre, di conseguenza dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 anche il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.

 

Fonte: Legge 30 dicembre 2020, n. 178, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 56, Addendum Accordo per il Credito

2021 Copyright © - Riproduzione riservata
I contenuti sono di proprieta' di FFA Eventi e Comunicazione s.r.l. - PI: 05713861218
Vietato riprodurli senza autorizzazione
Utilizzando il sito Web di Economia News, l’utente accetta le politiche relative ai cookie.
Continua