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Start up innovative: sgravi fiscali per chi investe

Definite le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Gli investitori potranno fruire di una detrazione fiscale del 50% dell’investimento effettuato in startup innovative, fino ad un massimo di 100.000 euro annui. La somma sale a 300.000 euro per gli investitori in PMI innovative.

Pubblicate le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

La detrazione fiscale del 50% per gli investitori in startup e piccole e medie imprese innovative è stata introdotta dall’articolo 38, commi 7 ed 8, del Decreto Rilancio n. 34/2020.

L’incentivo consiste in una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali di tale strumento agevolativo: 

Chi può beneficiare della detrazione

L'investitore che effettua investimenti in una o più startup innovative o PMI innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Per le startup innovative o PMI innovative non residenti, che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni.

Investimenti ammissibili

Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente o indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative.

L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Investimenti non ammissibili

Non è possibile beneficiare della detrazione nel caso di investimenti:

  • effettuati  tramite  organismi  di investimento collettivo del  risparmio  e  società,  direttamente  o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • in  start-up  innovative  o  PMI innovative che operano nei settori  esclusi  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione  del  18 dicembre 2013.
Ammmontare della detrazione fiscale Irpef

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione così determinata:

  • detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in startup innovative, fino ad un massimo di 100.000 euro annui, e per un ammontare pari quindi a 50.000 euro;
  • detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative, fino ad un massimo di 300.000 euro annui, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro.

Per gli investimenti che superano il limite di cui sopra, sulla parte eccedente ed in ciascun periodo d’imposta, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell’eccedenza, nel limite di 200.000 euro in tre esercizi finanziari (regime de minimis).

Se la detrazione spettante supera l’imposta lorda, è ammesso il riporto dell’eccedenza nel periodo d’imposta successivo, per un massimo di tre anni.

L'accesso alla detrazione fiscale è subordinato al mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.

 Procedura di accesso

Le disposizioni operative per l’accesso e il funzionamento della piattaforma informatica sono illustrate nella recente circolare MiSE del 25 febbraio 2021.

È possibile presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma informatica: https://padigitale.invitalia.it/. Il manuale utente è disponibile qui.

L'istanza, resa  nella  forma  di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, contiene:

  • a) gli elementi  identificativi  dell'impresa  beneficiaria,  del soggetto  investitore  e,  in   caso   di   investimento   indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
  • b) l'ammontare  dell'investimento  che  il  soggetto  investitore intende effettuare;
  • c) l'ammontare  della  detrazione  che  il  soggetto  investitore intende richiedere.

 

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020. L'investitore può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

 

Fonte: Decreto 28 dicembre 2020

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