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Agevolazioni per giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali, ammesse solo le piccole imprese

Definiti nuovi requisiti per l'accesso al fondo di garanzia a sostegno degli investimenti delle piccole imprese, di nuova costituzione o in espansione, composte in maggioranza da giovani fino a 40 anni, donne o lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

La Regione Toscana ha approvato il nuovo Regolamento del Fondo regionale di Garanzia (sezione 3) per il "Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali", adeguandolo alla nuova definizione dei soggetti beneficiari intervenuta a seguito dell’abrogazione della L.R. 21/2008, nonché alla Delibera 23 marzo 2015, n. 317 in cui si dispone che l'attuale Sez.3 del Fondo rimanga attiva per la sola finalità “Investimenti”.

Il soggetto gestore dell’intervento è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A (soggetto capofila), Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A..

Il Fondo, la cui dotazione iniziale è pari a € 6.361.236,00, interviene tramite la concessione di garanzie su finanziamenti a fronte di investimenti per:

  • la costituzione e l’espansione di imprese giovanili;
  • la costituzione e l’espansione di imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo;
  • la costituzione ed espansione di imprese femminili;
  • la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

Possono accedere alle agevolazioni le piccole imprese, di nuova costituzione o in espansione, con sede legale e operativa in Toscana, costituite da:

  • giovani, con età non superiore ai 40 anni;
  • donne, per le quali non è previsto alcun limite di età;
  • lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 12 mesi precedenti la domanda di agevolazione, anche in questo caso non è previsto alcun limite di età.

Tali requisiti devono riguardare il titolare, o per le imprese con più soci, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci (soci lavoratori in caso di cooperative), che detengono almeno il 51% del capitale sociale e devono essere posseduti al momento della costituzione dell’impresa, nel caso di imprese di nuova costituzione, oppure alla data di richiesta di ammissione alle agevolazioni, nel caso di imprese in espansione.

Le tipologie di imprese ammesse a presentare domanda sono:

  • le imprese di nuova costituzione, ovvero le piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso di agevolazioni oppure avviene entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
  • le imprese in espansione, ovvero le piccole imprese costituite da almeno due anni e da non oltre cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

Le imprese, ai fini dell’ammissibilità devono/dovranno esercitare un’attività economica identificata come prevalente nell’unità locale che realizza il programma di investimento, con sede legale e operativa in Toscana, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

  • B – Estrazione di minerali da cave e miniere
  • C - Attività manifatturiere
  • D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
  • F – Costruzioni
  • G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
  • H – Trasporto e magazzinaggio
  • I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
  • J – Servizi di informazione e comunicazione
  • M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
  • Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione di: 86.1 Servizi ospedalieri
  • R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento ad esclusione di: 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
  • S – Altre attività di servizi, ad esclusione di: 94 Attività di organizzazioni associative

Le imprese richiedenti dovranno, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento del Fondo che saranno verificati d'ufficio durante tutta la durata del procedimento agevolativo.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio:

  • le piccole imprese il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie;
  • le piccole imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi.

L’agevolazione è concessa sotto forma di prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing rilasciata ai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari), per un importo massimo non superiore all’80% del finanziamento complessivo e comunque per un importo garantito non superiore a 250.000 euro.

Le operazioni finanziarie devono avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, comprensivo di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di sei mesi.

Le garanzie sui finanziamenti sono concesse a titolo de minimis, senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

Sono ammissibili le spese per investimenti ancora da avviare alla data di presentazione della domanda di agevolazione, relativi a:

  • attivi materiali: impianti macchinari, attrezzature, arredi; opere murarie; impiantistica aziendale;
  • attivi immateriali: spese per l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento, servizi di consulenza (inclusa la predisposizione del piano di impresa), attività promozionali, costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale e capitale circolante connesso agli investimenti nella misura massima del 40% del finanziamento.

La domanda di garanzia può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al portale Toscana Muove, previa richiesta delle credenziali di accesso, fino al 30 settembre 2015 (salvo esaurimento anticipato dei fondi).

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, secondo l’ordine cronologico salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Le domande di coloro che hanno partecipato nell’ambito della Garanzia Giovani Toscana (Piano Nazionale della garanzia per i giovani), ad un corso specialistico per acquisire competenze utili al loro progetto di avvio di impresa sono deliberate con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall’ordine cronologico generale.

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell’operazione finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo nazionale di garanzia per le PMI di cui alla L. n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

Le operazioni finanziarie devono essere completamente erogate dai soggetti finanziatori alle imprese entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento, a condizione che almeno il 25% sia erogato nei primi 6 mesi dalla data della delibera di ammissione alla garanzia o, in caso di controgaranzia del Fondo nazionale di garanzia, dalla data di ammissione alla controgaranzia.

Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dalle imprese beneficiarie entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017.

 

Fonte: Decreto 13 maggio 2015, n. 2107, Decreto 1 luglio 2014, n. 2997, Regione Toscana

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