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Reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità

Il bonus addizionale, per chi avvia un’attività lavorativa autonoma, è pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili. Possono presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare.

Emanata, dall'INPS, la circolare attuattiva del "Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità" di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

I destinatari del Reddito di Cittadinanza, che avviano un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, possono ottenere un beneficio ulteriore.

Sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo

Ai fini del riconoscimento del beneficio "Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità" i requisiti da rispettare sono:

  • rientrare in uno nei casi di seguito specificati (attività lavorative per cui viene riconosciuto il beneficio addizionale):
    • a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
    • b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
    • c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
    • d) costituzione disocietà unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente,può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
    • e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
  • l'attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019, secondo quanto illustrato nel dettaglio al successivo paragrafo 6.
  • essere iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.

Il beneficio addizionale non spetta:

  • quando l’attività sia iniziata prima dell’avvenuto riconoscimento del Reddito di cittadinanza;
  • a chi ha cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta dello stesso, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (o non abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa);
  • a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Reddito di cittadinanza, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione.

L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività d'impresa, è pati a 6 mensilità e sarà corrisposto in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili, massimo 4.680 euro in tutto.

Esempio di come viene calcolato il Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità:

  • se l'attività lavorativa autonoma è stata avviata nel mese di ottobre 2021 e che l'importo percepito nello stesso mese con il RdC sia pari a 700 euro l bonus spetterebbe nella misura di 3.000 euro (700*6=4.200).

Il contributo aggiuntivo non potrà comunque superare i 780 euro mensili e i 4.680 euro annui, anche nel caso in cui eventualmente il percettore riceva un sussidio pari a 800 euro al mese.

 

Per vedersi riconoscere il beneficio addizionale è necessario aver comunicato con il modello “RdC-Com Esteso” l’avvio dell’attivata entro trenta giorni dal suo inizio. Solo una volta eseguito questo adempimento sarà possibile inoltrare la domanda tramite i consueti canali (portale INPS, patronati, call center).

Per le attività avviate e regolarmente comunicate, ma per le quali la fruizione del Reddito di cittadinanza sia ancora in corso, deve essere effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.

 

Fonte: Circolare 22 novembre 2021, n. 175, INPS 

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