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Bonus affitto per i giovani: chiarimenti

Il bonus, erogato come credito di imposta nella misura massima di 2000 euro, è concesso ai giovani dai 20 fino ai 31 anni di età non compiuti. Per poterlo richiedere è necessario che l'immobile per il quale si fa domanda sia la propria residenza principale e non coincida con quella dei propri genitori o tutori. Può fare domanda anche chi affitta solo una parte dell'immobile, come una stanza singola.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2022  illustra le novità inserite nella Legge di Bilancio 2022 che ha riformulato la detrazione prevista per le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione destinata ai giovani fino a 31 anni con un reddito non oltre i 15.493,71 euro.

Rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa interviene:

  • elevando il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  • estendendo la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • innalzando il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;
  • stabilendo che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
  • prevedendo una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

Riepiloghiamo quindi tutti i requisiti che devono sussistere per poter accedere al Bonus affitti giovani:

  • giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti
  • reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro
  • stipulare un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso), che deve essere diversa da quella dei genitori 
  • aver trasferito, a partire dal 1° gennaio 2022, obbligatoriamente, la residenza nell'immobile utilizzato, pena la decadenza della detrazione prevista.

La detrazione non può essere fruita:

  • nel caso di locazione dei seguenti immobili:
    • relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile;
    • per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
    • relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
  • ai giovani che usufruiscono del regime forfettario per i lavoratori autonomi in quanto il bonus affitti è utilizzabile solo se si ha un redditto assoggettato a IRPEF (lavoro dipendente, lavore autonomo, ecc)

Solo i giovani in possesso dei requisiti avranno diritto, per i primi quattro anni di durata contrattuale, a una detrazione lorda pari € 991,60 o, se superiore, al 20% delle spese del canone di locazione fino a un importo massimo di 2.000 euro. La detrazione non potrà essere richiesta per alloggi finalizzati a scopi turistici, per le case popolari o gli immobili di lusso.

Le domande possono essere inviate in autonomia senza dover necessariamente ricorrere alla consulenza di un commercialista, si potrà comunque richiedere assistenza ad un CAF. L’accesso al sito  dell’Agenzia delle Entrate richiede lo SPID, il PIN o la carta di identità elettronica.

I richiedenti dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i propri dati personali, quelli relativi alla tipologia di immobile per cui si richiede il bonus, il contratto di affitto stipulato con il proprietario di casa e i documenti che attestino il reddito, come l’Isee o la dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione verrà corrisposta sotto forma di detrazione IRPEF, che potrà essere fruita tramite la dichiarazione dei redditi.

 

Fonte: Circolare 1 aprile 2022, n. 9/E, Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, Legge 30 dicembre 2021, n. 234

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