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Marcora, sostegno delle cooperative: scattano i termini

Apre lo sportello per accedere al nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. La nuova Marcora estende a tutti i settori economici la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso zero, a totale copertura degli investimenti e viene innalzato fino a 2 milioni di euro l'importo massimo concesso. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento secondo quanto stabilito con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.

La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it

Le principali novità apportate dal nuovo regime sono l'ampliamento delle attività ammissibili a tutti i settori economici e l'innalzamento da 1 a 2milioni di euro del finanziamento concedibile.

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali di tale strumento agevolativo:  

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:

  • a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • b) non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;
  • c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
Soggetti esclusi

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:

  • a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.
Interventi finanziabili

Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative.

Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa ovvero dal Regolamento de minimis pesca.

Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti all’attività d’impresa, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa.

Agevolazioni

I finanziamenti:

  • a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  • b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento; mentre per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
  • d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
  • e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

 

Fonte: Decreto 31 marzo 2021, Decreto 4 gennaio 2021, Decreto 16 aprile 2015, G.U.R.I. 21 maggio 2015, n. 116, Decreto 4 dicembre 2014, G.U.R.I. 3 gennaio 2015, n. 2

 

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