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Fondo per il sostegno alla transizione industriale: apertura sportello

Domande dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023. Contributi a fondo perduto per adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Con Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 vengono stabiliti i termini e modalità di presentazione delle domande a valere sul Fondo per la transizione industriale istituito con la Legge di Bilancio 2022. Le modalità operative del Fondo sono state approvate con decreto interministeriale del 21 ottobre 2022. 

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

  1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.
  2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

Ai fini dell'ammissibilità i programmi di investimento devono:

  • essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
  • essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.
  • prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
  • Spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
    • a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, in misura variabile in base alla tipologia di investimento, alla dimensione d'impresa e all'ubicazione territoriale:

  • Investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:
    • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.
    • maggiorazione del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
    • qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
    • qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina), le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
    • qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%.
  • Investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
    • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
    • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
  • Investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
    • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI.
  • Investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

 

Fonte: Decreto 30 agosto 2023, Decreto 21 ottobre 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 c. 478 - 479

 

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