L'articolo è stato letto 2194 volte
Nazionale • Italia

facebook
twitter
0
linkedin share button

Esonero contributivo assunzione donne: istruzioni

Fornite le istruzioni per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di donne svantaggiate e disoccupate, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Con l'autorizzazione da parte della Commissione Europea diventa operativo il bonus assunzioni donne. Si tratta dell’esonero integrale dal pagamento dei contributi per le assunzioni o trasformazioni di donne svantaggiate e disoccupate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Rispetto alla precedente versione dell’agevolazione, la Legge di Bilancio 2023 ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo annuo dell’esonero contributivo.

L'INPS, con Circolare 23 giugno 2023, n. 58, ha emanato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne considerate “lavoratrici svantaggiate”, ovvero:

  • donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si fa presente, inoltre, che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni sono “annualmente individuati da apposito decreto. Per il 2023 si fa riferimento al Decreto interministeriale del 16 novembre 2022;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo, si precisache, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

  • i rapporti di lavoro domestici per la particolarità del rapporto
  • le imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.)
  • l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro al termine dell’apprendistato e per i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata.

Possono richiedere le agevolazioni tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli, che ripettano i seguenti requisiti:

  • devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
  • devono rispettare in pieno le norme di legge e di contratto collettivo applicato, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • devono rispettare la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato, ovverosia gli “Aiuti di importo limitato”, del Temporary Crisis and Transition Framework, autorizzato dalla CE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023;
  • non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica del lavoratore per il quale si beneficia dell’agevolazione;
  • non devono procedere nei nove mesi successivi l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

La misura dell'esonero contributivo è pari a:

  • un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni intercorse a partire dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui 
  • un esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni intercorse a partire dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui.

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i seguenti contributi, anche se di natura obbligatoria:

  • Contributi destinati al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, calcolati in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • Contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e / o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • Contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

L’esonero è riconosciuto per 18 mesi per l’assunzione di personale femminile a tempo indeterminato (anche con trasformazione da tempo determinato), mentre spetta per 12 mesi per i contratti a tempo determinato.

La richiesta di fruizione del beneficio con riferimento ai mesi pregressi – in cui il datore di lavoro è stato impossibilitato ad applicare l’esonero in assenza delle istruzioni operative INPS - può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza a partire dal mese di luglio ed entro e non oltre il mese di ottobre 2023.

 

Fonte: Circolare 23 giugno 2023, n. 58, INPS, , articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2022)

 

2021 Copyright © - Riproduzione riservata
I contenuti sono di proprieta' di FFA Eventi e Comunicazione s.r.l. - PI: 05713861218
Vietato riprodurli senza autorizzazione
Utilizzando il sito Web di Economia News, l’utente accetta le politiche relative ai cookie.
Continua