Contributi agli enti operanti nel settore della sicurezza sociale
Pubblicato avviso che prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività istituzionali di associazioni ed enti che operano, senza scopo di lucro, nel settore della sicurezza sociale.
La Regione concede contributi, a valere sull'art. 72, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, a sostegno delle attività istituzionali di associazioni ed enti che operano, senza scopo di lucro, nel settore della sicurezza sociale. Destinatari dei contributi sono gli enti e gli organismi in possesso della personalità giuridica riconosciuta che svolgono attività istituzionali previste dai rispettivi statuti sociali in possesso dei seguenti requisiti: essere costituiti secondo la forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei propri fini sociali; avere finalità istituzionali nel settore della sicurezza sociale previste dai rispettivi statuti sociali; aver svolto l’anno precedente attività nel settore della sicurezza sociale; operare con le proprie strutture organizzative per lo svolgimento delle attività istituzionali; possedere autonomia amministrativo-finanziaria regionale (nel caso di enti costituiti a livello nazionale); essere rappresentativi di categorie sociali espressamente indicate nel proprio statuto. In particolare, lo stanziamento annuale di bilancio verrà ripartito tra gli Enti e Organismi aventi diritto in misura non superiore al 90% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile