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Interventi nei centri minori

Contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze.

Con l’art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) è stato riattivato il canale contributivo già previsto dall’art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (centri minori, borghi rurali e piazze), con modifiche e predeterminazione dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria. Entro il primo marzo 2017 sarà pertanto possibile, per i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio le domande volte all’ottenimento del contributo in conto capitale, previsto dall’art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dall’art. 5, commi 7 e segg., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25. La graduatoria sarà approvata dalla Giunta regionale, assegnando le risorse disponibili, pari attualmente a 2 milioni di euro, che verranno gestite attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, disciplinato dall’art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13.  Possono accedere ai contributi i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

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