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Indennizzi per danni e prevenzione da fauna selvatica

Pubblicati i criteri per la concessione di aiuti de minimis per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole annuali nonché per le relative misure di prevenzione.  

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha pubblicato i criteri che disciplinano, ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge citata alle colture agricole annuali e di contributi per le relative misure di prevenzione. I presenti criteri si applicano alle domande presentate dall'anno 2017. Questi aiuti vengono concessi ai sensi del Reg.(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Possono beneficiare degli aiuti le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che hanno subito i danni o intendono porre in essere le misure di prevenzione. Gli aiuti possono essere concessi per: a) danni arrecati a colture di mais, frumento e colture orticole da selvaggina da pelo non sottoposta ad un pianificazione di prelievo; b) misure di prevenzione dei danni da selvaggina da pelo alle colture di cui alla lettera a) - realizzazione di recinzioni antiselvaggina con un'altezza minima di 2,0 metri, griglie antiselvaggina, protezioni locali riutilizzabili per

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