Liquidità alle PMI: aiuti fino a giugno 2022
Prorogate sino al 30 giugno 2022 le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese. Garanzia all'80% e la durata massima dei finanziamenti è fissata in 8 anni.
La Legge di Bilancio 2022, a seguito della proroga del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea, ha previsto di far slittare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, introdotto con il Decreto Liquidità e modificato con il Decreto Sostegni bis.
Inoltre, per prestiti garantiti dal Fondo verrà previsto dal 1° aprile 2022 il pagamento di una commissione.
Restano invariate le misure di intervento entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2021 secondo quanto disposto con il Decreto Sostegni bis:
Tipologia garanzia | Tipologia operazione | Dopo il Decreto Sostegni bis |
Garanzia diretta | Operazioni superiori a € 30mila (art. 13 comma 1 lettera c Decreto Liquidità) | garanzia 80% |
durata massima 8 anni | ||
Rinegoziazioni con almeno il 25% di credito aggiuntivo (art. 13 comma 1 lettera e Decreto Liquidità) | garanzia 80% | |
durata massima 8 anni | ||
Controgaranzia Riassicurazione | Operazioni superiori a € 30mila (art. 13 comma 1 lettera d Decreto Liquidità) | copertura invariata: garanzia confidi 90% riassicurato/controgarantito al 100% |
durata massima 8 anni | ||
Operazioni superiori a € 30mila (art. 13 comma 1 lettera n Decreto Liquidità) | garanzia confidi 100% riassicurato/controgarantito all'80% | |
garanzia confidi 20% (senza controgaranzia/riassicurazione) in aggiunta all'80% della garanzia diretta | ||
durata massima 8 anni | ||
Rinegoziazioni con almeno il 25% di credito aggiuntivo (art. 13 comma 1 lettera e Decreto Liquidità) | copertura invariata: garanzia confidi 80% riassicurato al 90% | |
durata massima 8 anni |
Fonte: Legge 30 dicembre 2021, n. 234, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, D.L. 8 aprile 2020, n. 23