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Finanziamenti fino a 30mila euro: garanzia passa dal 90% all'80%

I finanziamenti di importo fino a 30mila euro potranno essere concessi fino al 30 giugno 2022 ma la garanzia dello Stato scende dal 90% all'80%. Dal 1° aprile 2022 previsto il pagamento di una commissione per il rilascio della garanzia.

La Legge di Bilancio 2022 proroga al 30 giugno 2022 la possibilità di richiedere finanziamenti fino a 30mila euro ma la garanzia passa dal 90% all'80%. Inoltre, per prestiti garantiti dal Fondo è previsto dal 1° aprile 2022 il pagamento di una commissione.

Tale misura di sostegno, introdotta dal Decreto Liquidità per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano a seguito della crisi causata dal covid-19, è stata oggetto nel tempo di varie modifiche che ne hanno snaturato l'efficacia.

Il Decreto liquidità prevedeva una garanzia del 100% che consentiva alle imprese di ottenere il finanziamento senza valutazione del credito (ovvero non sarà effettuata la stima della probabilità di rimborsare il credito in modo puntuale). La banca poteva erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti di ammissibilità, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Con il Decreto sostegni bis, dal 1° luglio 2021, la garanzia passa al 90% e la concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio con tutto ciò che comporta in termini di istruttoria e di tempistiche. Viene, inoltre, stabilito che il tasso di interesse appllicato potrà subire variazioni rispetto a quanto stabiliva la norma precedente che ricordiamo non deveva essere superiore al tasso di Rendistato maggiorato dello 0,20 per cento. 

Vediamo quali sono i criteri e le modalità e verifichiamo i passaggi per richiedere € 30.000,00 garantiti dal 1° gennaio 2022 all'80%:  

Soggetti beneficiari

Possono richiedere i finanziamenti garantiti al 90% i seguenti soggetti, che attestino mediante dichiarazione autocertificata che la propria attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19:

  • 1) le piccole e medie imprese;
  • 2) le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
  • 3) le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività: 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909;
  • 4) le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):
    • 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanzia;
    • 66.19.21 - Promotori finanziari;
    • 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
    • 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

Requisiti di ammissibilità 

Ai fini della richiesta l'impresa dovrò attestare mediante dichiarazione autocertificata che l'attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Deroghe esposizioni classificate come "sofferenze" o "deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria 

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo. 

Esclusioni

Non possono accedere le imprese che ha utilizzato la capacità di accesso al Fondo di Garanzia pari a 5 milioni di euro.

A tali imprese sono riservate le misure previste Garanzia rilasciata da SACE

% d'intervento della Garanzia 

80% per le nuove operazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2022

Importo massimo finanziamento ottenibile 

Il finanziamento può arrivare all’importo massimo di euro 30.000 e comunque non superiore ad uno dei seguenti indicatori, alternativi fra di loro:

  • 25% del fatturato totale
  • il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale

Per l'individuazione corretta dei parametri, occorre fare riferimento:

  • ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale
  • ai dati del 2021 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale, o, in assenza di queste ultime, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile ovvero € 30.000,00. 

Durata Finanziamento fino a 15 anni comprensivi di 2 anni di preammortamento
Criterio di valutazione da parte della banca

La concessione del finanziamento garantito all'80% dallo Stato è subordinata alla valutazione del merito creditizio con tutto ciò che comporta in termini di istruttoria e di tempistiche. Inoltre viene anche stabilito che il tasso di interesse appllicato potrà subire variazioni rispetto a quanto stabiliva la norma precedente che ricordiamo non deveva essere superiore al tasso di Rendistato maggiorato dello 0,20 per cento. 

Documentazione da allegare alla richiesta

Oltre al modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca e il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il finanziamento
  • Ultimo bilancio depositato 
  • Per le società di persone, ditte individuali, professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di trasmissione all’Amministrazione competente 
  • Per professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, certificato di attribuzione di partita IVA

 

Fonte: Legge 30 dicembre 2020, n. 178, G.U.R.I. 30 dicembre 2020, n. 322, s. 46, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, G.U.R.I. 6 giugno 2020, n. 143, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, G.U.R.I. 8 aprile 2020, n. 94

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