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Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

A partire dalle ore 12 del 10 novembre e sino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina potranno richiedere contributi a fondo perduto per compensare il calo di fatturato derivante da contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti e crisi nelle catene di approvvigionamento.

Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” per mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi russo-ucraina che, per le imprese nazionali, si sono tradotte in rilevanti perdite di fatturato, derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Con il decreto ministeriale 9 settembre 2022 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Potranno ricevere contributi le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, con sede legale o operativa in Italia,  regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese, che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • negli ultimi due bilanci depositati almeno il 20% del fatturato è collegato a operazioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso dell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre il confronto sarà con il 2021 per le aziende costituite dopo il 1 gennaio 2020. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini dell'ammissibilità le medesime imprese, alla data di presentazione della domanda, non devono:

  • essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato in prossimità dell’apertura dello sportello.

 

Fonte: Decreto 9 settembre 2022, Legge 16 luglio 2022, n. 91, D.L. 17 maggio 2022, n. 50

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