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Il piano Transizione 4.0: un incentivo o un rischio per le imprese?

Gli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0. Un quadro normativo complesso e, a volte, contraddittorio a rischio contenzioso per l'impresa.

In questi ultimi anni, l’attività del Governo per quanto concerne gli strumenti di politica economica a servizio delle imprese, si è concentrata sui crediti d’imposta.

L’idea di fondo è quella di velocizzare le procedure d’accesso, consentendo una immediata fruizione del beneficio. Sottotraccia invece viaggia la consapevolezza che, in questo modo, si favoriscono le imprese generatrici di gettito (ergo: generalmente con buone performances ed autonomia finanziaria) garantendo, inoltre, una decisa riduzione del carico fiscale netto.

Tutte certamente buone idee ma, come spesso accade, al pregevole "titolo" non segue un adeguato "svolgimento".

La caratteristica, infatti, di tali strumenti a sostegno degli investimenti è quella di rimandare i controlli ad un momento successivo a quello dell’effettiva fruizione e, pertanto, un eventuale errore in sede interpretativa o procedurale non si trasforma in un semplice rifiuto della domanda ma determina l'avvio di procedure di recupero con l'applicazione di salatissime sanzioni.

Un quadro a tinte fosche, ulteriormente peggiorato dalle conseguenze in sede penale relative al cosiddetto "credito inesistente". Sarebbe pertanto auspicabile un regime normativo chiaro ed univocamente interpretato dove, circolari applicative emanate dal legislatore, forniscono un quadro di ammissibilità certo e di immediata applicazione.

La realtà purtroppo va nella direzione diametralmente opposta. Il legislatore, infatti, si è limitato a fornire i principi generali di ammissibilità ed ha demandato il resto (circolari attuative, interpretazioni autentiche, risoluzioni) all’Agenzia delle Entrate con risultati non sempre convergenti.

L’Agenzia, infatti, non si limita a costruire lo schema regolamentare di riferimento ma, attraverso la Direzione Centrale Normativa e le sue Direzioni Regionali, ne definisce i perimetri di applicabilità con risultati non sempre convergenti e di immediata intellegibilità. Un esempio può essere utile per comprendere le dimensioni del problema. L’esempio concerne l’effettiva ammissibilità dei Trattori agricoli al beneficio del Credito d'imposta beni strumentali 4.0.

Il Credito d’Imposta per investimenti strumentali, ex iperammortamento, definisce sostanzialmente una diversa modalità di fruizione del credito ma eredita tutte le circolari e risoluzioni interpretative della precedente norma.

In quest’ottica per definire ciò che è 4.0 da ciò che non lo è, occorre far riferimento alla circolare AdE 4/E del 2017 ed alle circolari, risoluzioni ed atti di interpello che si sono susseguiti nel tempo, sino ad oggi.

Nel dettaglio, la Risoluzione n. 152/E del 15/12/2017 specifica che:

“assumono rilevanza soltanto gli investimenti aventi ad oggetto i beni elencati nell’Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 e che, a stretto rigore, le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 2016/42/CE, non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni elencati nel predetto Allegato A”. Un’attrezzatura è intesa come macchina solo nel suo insieme e in virtù dell’uso specifico a cui è destinata. È importante definire nel modo più completo possibile le destinazioni d’uso di una macchina per evitarne, per quanto possibile, un uso improprio.”

La Direttiva 2016/42/CE (la cosiddetta “Direttiva Macchine”) all’art. 1 comma 2 esclude espressamente i Trattori Agricoli dal suo campo di applicazione mentre l'Allegato A alla legge 232/2016 e la relativa circolare 4/E 2017 citano espressamente tali beni strumentali tra le categorie ammissibili, fermi, ovviamente, gli altri requisiti previsti.

Ma allora, questi Trattori Agricoli sono ammissibili o meno?

In soccorso accorre, fortunatamente, la circolare MISE del 23 maggio 2018 num. 177355 che definisce indirettamente i Trattori Agricoli quali macchine mobili rimandando alla Direttiva 46/2007/CE che definisce tale

“[...] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”

Pertanto, leggendo contemporaneamente una Legge Italiana, due circolari del Ministero dello Sviluppo economico, una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, ben due Direttive Comunitarie, si arriva alla conclusione che sì, probabilmente, i Trattori Agricoli, se dotati di alcune caratteristiche, sono beni ammissibili all’agevolazione fiscale.

E pienamente evidente, anche ad un distratto lettore, che, per l’impresa orientarsi in un simile ginepraio normativo non è semplice e che l’errore è veramente dietro l’angolo. Cosa Fare? Affidarsi a professionisti del settore ovviamente ma non solo. Occorre stimolare il legislatore alla produzione di una circolare applicativa organica atta a definire in maniera chiara ed univoca ciò che si può agevolare da ciò che è escluso.

Se, infatti, l’ammissibilità dei Trattori Agricoli è stata definitivamente chiarita, rimangono parecchi punti oscuri quali ad esempio, i dispositivi "indossabili", gli Armadi Rack, le macchine digitali. Tutti beni certamente chiave per i processi di automazione digitale delle imprese ma, per i quali, l’ammissibilità alle agevolazioni non appare chiara ed univocamente determinata.

Si auspica pertanto un chiaro ed esaustivo intervento del Legislatore. Diversamente, all’inasprirsi dei controlli, ciò che è stato presentato come uno strumento per sostenere le imprese per il rilancio, finirà con il diventare il colpo di grazia per la manifattura (e non solo) Italiana.

 

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