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Risarcimento danni da amianto: intervista all’avv. Ezio Bonanni, presidente ONA

I lavoratori esposti all’amianto che sviluppano malattie correlate hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, e questo diritto si estende anche ai loro familiari in caso di decesso. L’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ONA, ci spiegherà le intricate sfaccettature legali, relative ai vari aspetti risarcitori, inclusi i componenti e il calcolo del risarcimento, e come ottenere assistenza legale per l’esposizione al killer silente.  

Avvocato, quando è previsto il risarcimento danni da amianto?

I lavoratori che sviluppano una patologia asbesto correlata hanno diritto al risarcimento, purché la patologia sia riconosciuta come malattia professionale. In pratica, essa deve essere stata provocata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di mansione svolta, dunque, l’inalazione e il contatto (sia diretto sia indiretto) con le sottilissime fibre e polveri dell’asbesto, un potente cancerogeno. Una volta ottenuto il riconoscimento, è possibile accedere alla rendita dell’INAIL (per i dipendenti del settore privato o degli enti pubblici privatizzati) o al riconoscimento di vittima del dovere (per i dipendenti del settore pubblico non privatizzato). L’Osservatorio Nazionale Amianto assiste i lavoratori in tutto il percorso per il riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata. Utile precisare che le patologie da amianto sono inserite nella lista I dell’INAIL e, di conseguenza, assistite dalla presunzione legale di origine. In questa lista rientrano tutti i tipi di mesotelioma, in particolare il mesotelioma pleurico, il tumore del polmone, della laringe, delle ovaie, l’asbestosi, le placche pleuriche e gli ispessimenti pleurici, che vanno sempre indennizzati.Inoltre, altre malattie, inserite nella lista II e III dell’INAIL, sono, pur sempre correlate al minerale. L’onere della prova è tuttavia a carico del lavoratore. Fra queste, rientrano: il tumore dell’esofago, della faringe, del colon retto, dello stomaco. Anche in questo caso, sono sempre indennizzate.

Bonanni in cosa consistono esattamente questi indennizzi? 

Prevedono una rendita diretta INAIL, con rateo mensile, sia del danno biologico sia di quello patrimoniale, tenendo conto, in quest’ultimo caso, della ridotta capacità di lavoro per infermità, a partire dal 16%. In ogni caso, anche se la vittima di malattia da asbesto ha ottenuto l’indennizzo, ha diritto al risarcimento integrale anche dei danni non patrimoniali, patiti e patiendi, morali ed esistenziali. In questo caso, è il datore di lavoro a risarcire il differenziale, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria, al netto ovviamente delle prestazioni INAIL. Oltre alle prestazioni dell’INAIL, le vittime possono ricevere indennizzi aggiuntivi dal Fondo Vittime Amianto. Questi non sottraggono gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni, ma rappresentano un’integrazione.

Le attuali tabelle assicurano davvero che le vittime e i loro familiari ricevano un supporto adeguato in relazione ai danni subiti a causa dell’esposizione all’amianto?

La rendita dell’INAIL copre il danno biologico, in base al grado di invalidità, e il danno patrimoniale causato dalla perdita di reddito. Inoltre, le vittime dell’amianto possono ricevere un risarcimento differenziale, che copre i danni totali meno le prestazioni previdenziali già ricevute. Ovviamente, nessuna cifra può riportare in vita una vittima, o confortare adeguatamente i familiari. 

Quanti tipi di risarcimento sono previsti per danni da amianto? Può declinarceli e spiegare le relative specifiche?

I risarcimenti per le vittime dell’amianto si suddividono in:

1.Danni patrimoniali: comprendono le spese sostenute e il mancato guadagno.

2.Danni non patrimoniali: includono vari tipi di pregiudizi, come il danno biologico (lesioni all’integrità fisica e psicologica), il danno esistenziale (peggioramento della qualità della vita), e il danno morale (sofferenza fisica e interiore).

3.Risarcimenti per gli eredi: i danni subiti dai familiari della vittima, sia quelli ereditati dalla vittima stessa (danni iure hereditario) sia quelli subiti personalmente dai familiari (danni iure proprio).

Cos’è il danno biologico da mesotelioma?

Il danno biologico si riferisce alla lesione dell’integrità fisica o psichica, permanente o temporanea. La sua risarcibilità è garantita dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. La quantificazione dei danni non patrimoniali considera la natura della lesione psicofisica e deve essere personalizzata in base all’entità del danno subito dalla vittima.

E il danno morale da mesotelioma?

Il danno morale riguarda la sofferenza fisica e interiore della vittima. La giurisprudenza ha stabilito che il danno morale è una componente del danno non patrimoniale. La sofferenza derivante dalla diagnosi e dal trattamento del mesotelioma, così come l’agonia e le ripercussioni sulla qualità della vita, devono essere risarcite.

C’è anche il danno biologico terminale e catastrofale, ce ne parli.

Il danno biologico terminale è risarcibile come invalidità assoluta temporanea, con un importo standard per ogni giorno di agonia. Il danno catastrofale si riferisce alla sofferenza della vittima consapevole dell’imminente morte, e può essere risarcito come danno morale o biologico psichico.

Le vittime di patologie amianto-correlate hanno diritto al prepensionamento immediato? 

Certamente si.L'articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre  2016, n. 232, ha accolto le richieste avanzate dell'Osservatorio Nazionale Amianto per quei lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell'insorgenza e del riconoscimento dell'asbestosi, tumore dei polmoni o del mesotelioma quali malattie di origine professionale.

Per il prepensionamento devono tuttavia essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • riconoscimento INAIL e/o causa di servizio per asbestosi, tumore dei polmoni e mesotelioma;
  • anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 negli ultimi 5;

Queste patologie, come tutte le altre che sono causate dall'amianto, se riconosciute, danno diritto alle vittime amianto di accedere alle maggiorazioni amianto (art. 13 comma 7 Legge 257/1992), con il coefficiente 1,5: in altre parole, ogni anno di esposizione vale un anno e mezzo ai fini del prepensionamento per motivi di salute, ovvero ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.

 

Per poter accedere al servizio gratuito di assistenza per le vittime di amianto e/o mesotelioma dell’ONA e conoscere gli aspetti retributivi e pensionistici è sufficiente scrivere sul sito https://www.osservatorioamianto.it/, e/o telefonare al numero verde 800 034 294.

 

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