Bonus Alberghi: novità introdotte
Prorogato per il 2020 e 2021 il credito d’imposta al 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il bonus sulle ristrutturazioni edilizie degli alberghi è fra le misure di sostegno al turismo previste dal decreto Agosto. Tra le novità introdotte: il bonus sarà utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione, senza applicare la consueta ripartizione in dieci quote annuali unica soluzione, e viene estesa anche per agriturismi, stabilimenti termali, nonché strutture ricettive all’aria aperta.
Bonus ristrutturazioni per il 2020 ed il 2021 al 65%: è la proroga del tax credit riqualificazione una delle novità per il settore turismo introdotta con l'articolo 79 del Decreto Agosto.
Le norme attuative sono rinviate con apposito decreto, da pubblicare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (15 agosto 2020).
Le risorse allocate ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
I dettagli sulle tipologie di lavori agevolabili sono contenuti nel decreto ministeriale delle Attività culturali del 4 giugno 2015. Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo. Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo.
Di seguito sintetizziamo gli elementi essenziali della misura Bonus Turismo:
Soggetti beneficiari | Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta:
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Interventi ammissibili | Il credito di imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di:
Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo. |
Misura dell'agevolazione | Il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento degli alberghi è riconosciuto nella nisura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il tetto di spesa è fissato in 200mila euro. |
Fruizione del credito di imposta | Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione, senza applicare la consueta ripartizione in dieci quote annuali. |
Fonte: D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Legge 29 luglio 2014, n. 106, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, articolo 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380