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Bonus Alberghi: novità introdotte

Prorogato per il 2020 e 2021 il credito d’imposta al 65% per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il bonus sulle ristrutturazioni edilizie degli alberghi è fra le misure di sostegno al turismo previste dal decreto Agosto. Tra le novità introdotte: il bonus sarà utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione, senza applicare la consueta ripartizione in dieci quote annuali unica soluzione, e viene estesa anche per agriturismi, stabilimenti termali, nonché strutture ricettive all’aria aperta. 

Bonus ristrutturazioni per il 2020 ed il 2021 al 65%: è la proroga del tax credit riqualificazione una delle novità per il settore turismo introdotta con l'articolo 79 del Decreto Agosto.

Le norme attuative sono rinviate con apposito decreto, da pubblicare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (15 agosto 2020). 

Le risorse allocate ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

I dettagli sulle tipologie di lavori agevolabili sono contenuti nel decreto ministeriale delle Attività culturali del 4 giugno 2015. Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo. Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo.

Di seguito sintetizziamo gli elementi essenziali della misura Bonus Turismo:

Soggetti beneficiari

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta:

  • strutture ricettive turistico-alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
  • strutture di cui all’articolo 3 della legge 323/2000, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • strutture ricettive all’aria aperta.
Interventi ammissibili

Il credito di imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di:

  • ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni:
    • b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
    • c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
    •  d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
  • incremento dell'efficienza energetica

Nel caso di ristrutturazione edilizia, si applica il beneficio fiscale anche all’acquisto di mobili e complementi d’arredo.

Misura dell'agevolazione

Il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento degli alberghi è riconosciuto nella nisura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Il tetto di spesa è fissato in 200mila euro. 

Fruizione del credito di imposta

Il credito  di  imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione, senza applicare la consueta ripartizione in dieci quote annuali.

 

Fonte: D.L. 14 agosto 2020, n. 104, Legge 29 luglio 2014, n. 106, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, articolo 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 

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