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Contributi per attrezzature sportive

Apportate modifiche ai criteri per la concessione di contributi a enti, federazioni, associazioni e società sportive, per l'acquisto d'attrezzature sportive, arredi ed equipaggiamenti.

Apportate modifiche ai criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature sportive, arredi ed equipaggiamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, della L.P. 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.P. 8 luglio 1983, n. 22. La modifica intervenuta riguarda l'articolo 55 dei criteri in vigore che si è resa necessaria in quanto sono emersi nuovi modelli di gestione e di finanziamento nell’impiantistica sportiva, i quali presuppongono nuove forme di rendicontazione. Il testo originario prevedeva che il beneficiario del contributo o del mutuo dovesse coincidere con il committente del progetto e che non fosse possibile la cessione totale o parziale del vantaggio economico. Nella nuova versione viene concesso di cedere il contributo ad un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 e successive modifiche, se tale soggetto è stato incaricato della realizzazione del progetto di costruzione sulla base di una convenzione. Possono beneficiare delle agevolazioni: a) le federazioni sportive affiliate o associate al CONI; b) gli enti di promozione sportiva; c) le associazioni e le società sportive dilettantistiche,

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