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Sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità

Contributi alle associazioni sportive di persone con disabilità e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità (acquisto mezzi necessari al trasporto e manifestazioni sportive). Le domande devono essere trasmesse dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il regolamento che disciplina la concessione dei contributi disposti con la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell'articolo 29 della medesima legge regionale e in particolare stabilisce i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti. Il regolamento disciplina i seguenti interventi a valere sulla legge regionale: Art. 11 - Contributi per manifestazioni sportive Art. 12 - Contributi per eventi straordinari Art. 13 - Contributi annui a enti di promozione sportiva Art. 14 - Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport Art. 16 - Interventi per la valorizzazione del talento sportivo Art. 18 - Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità Art. 20 - Promozione dell'attività sportiva nelle scuole Nell'ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi

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