Equivalente sovvenzione

L'Unione Europea, per evitare che il regime della libera concorrenza possa essere violato da diversi regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese operanti nei relativi territori, ha stabilito una soglia massima di aiuto concedibile per area geografica e dimensione aziendale.

Poiché comunque possono essere molteplici le forme di incentivazione previste dalle normative statali (contributi in c/capitale, contributi in c/interessi, contributi in c/garanzia, ecc.), tra l'altro soggetti a diversi regimi di imposizione fiscale, oltre che ad articolazioni di erogazione dell'aiuto differenti (in taluni casi erogazione immediata, in altri erogazione differita), si è reso necessario al fine di poter disporre di un unico parametro "ispirato al principio dell'equivalenza finanziaria" valido in tutti i casi e in ogni circostanza, elaborare una metodologia di calcolo per definire con esattezza l'intensità dell'aiuto.
In base a questo metodo è possibile omogeneizzare i diversi incentivi, in modo da determinare con esattezza l'intensità effettiva dell'aiuto, o equivalente sovvenzione, valida per ogni Stato membro dell'Unione e per ogni iniziativa agevolata, indipendentemente dalla forma tecnica del beneficio concesso, dai tempi impiegati per la sua erogazione e dal livello di imposizione tributaria.
L'E.S.L. rappresenta l'agevolazione nominale espressa in percentuale dell'investimento e quindi il rapporto fra il valore dell'incentivo ottenuto e il valore dell'investimento ammesso al lordo dell'imposizione fiscale.
L'E.S.N. rappresenta lo stesso rapporto ma prendendo in considerazione anche l'imposizione fiscale derivante dall'agevolazione e quindi mostra il vantaggio netto per l'impresa dopo aver pagato l'imposta sugli utili di esercizio incrementali dell'aiuto.
Ne deriva quindi che l'E.S.N. e l'E.S.L., espressi in percentuale, sono in primo luogo dei parametri dati e diversi per ogni singolo provvedimento agevolativo a seconda della dimensione o localizzazione aziendale, e rappresentano l'importo massimo delle agevolazioni concesse.
Questi parametri rappresentano anche un metodo di calcolo particolarmente complicato così definito:
- l'E.S.L. è il rapporto tra il valore attualizzato dell'agevolazione al lordo dell'imposizione fiscale e il valore attualizzato dell'investimento;
- l'E.S.N. è il rapporto tra il valore attualizzato dell'agevolazione al netto dell'imposizione fiscale e il valore attualizzato dell'investimento.
L'ammontare delle agevolazioni viene definito in base a caratteristiche specifiche del progetto: il mix degli investimenti da realizzare, il piano temporale d'investimento, il regime fiscale vigente, il tasso di attualizzazione, il tasso di interesse di riferimento e quello agevolato, l'aliquota fiscale, la durata del mutuo, la localizzazione dell'impresa, il settore, la forma societaria, la percentuale d'incidenza di ogni categoria di spesa sul totale dell'investimento e, infine, la durata dell'investimento.
Per il calcolo dell'E.S.L. occorre attualizzare gli investimenti o gli incentivi (contributi e finanziamenti agevolati) ad essi collegati.
La determinazione dell'E.S.N. presuppone poi che venga rilevato l'impatto fiscale sugli incentivi attualizzati.
La determinazione dell'E.S.L. e dell'E.S.N. prevede alcuni calcoli di attualizzazione e di defiscalizzazione ed è differente a seconda che si tratti di contributo in c/capitale o in c/interessi.
Per effettuare questi calcoli, l'Unione Europea ha stabilito una serie di convenzioni:
- la data a cui far riferimento per l'attualizzazione è quella del 31 dicembre dell'anno nel quale ha luogo il primo esborso relativo agli investimenti;
- tutti gli esborsi degli investimenti e tutte le entrate relative ai contributi si considerano effettuati al 31 dicembre dell'esercizio in cui si sono manifestati;
- il tasso di attualizzazione da utilizzare (sia per i contributi che per gli investimenti) è quello in vigore nell'anno in cui ha inizio il programma di investimento.

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