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Aiuti per l'area di crisi industriale di Marcianise: chiusura sportello

Chiude per esaurimento fondi il nuovo bando che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

Il  Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato circolare direttoriale n. 96 del 19 gennaio 2023 attivando un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 per la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

Sono messe a disposizione complessivamente risorse pari a 15.375.383,50. Tale importo potrà essere incrementato sino ad un massimo di euro 17.680.000,00 in caso di rinvenienza di ulteriori risorse a seguito della conclusione delle attività di valutazione dalle domande presentate ai sensi dell’Avviso emanato con circolare direttoriale 7 giugno 2021, n. 1704.

L'intervento è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia.

Con Avviso del 29 maggio 2023, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, è stata disposta a partire dalle ore 12:00 del 1° giugno 2023 la chiusura dello sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori della Regione Campania compresi nell’area di crisi industriale di Marcianise.

Di seguito sono riportate le indicazioni relative ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche delle iniziative ammissibili e alle modalità di finanziamento.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese già costituite in forma di società di capitali, comprese le società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c. e le società cooperative di cui all'art. 2511 e ss. del codice civile in possesso dei requisiti indicati nella Circolare 16 giugno 2022 n. 237343. Sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). 

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale, e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi e ai programmi di investimento per la tutela ambientale on spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

I programmi di investimento devono prevedere:

  • spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). 
  • un incremento o al mantenimento degli addetti nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. In quest’ultimo caso l’unità produttiva oggetto dell’investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio. Non sono ammissibili le iniziative imprenditoriali che prevedono il decremento del numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Nel caso di domande presentate da reti di impresa l’incremento o il mantenimento occupazionale dovrà essere garantito da ciascuna impresa partecipante alla rete. I soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento si impegnano a: 
    • a) nel caso sia previsto incremento occupazionale:
      • i. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
      • ii. procedere, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio del comune di Marcianise che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente ai lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il MIMIT, in possesso dei medesimi requisiti;
      • b) nel caso sia prevista la sola salvaguardia dell’occupazione in essere, a non ridurre il numero degli addetti fino al dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento. In caso di decremento dei livelli occupazionali la revoca delle agevolazioni è totale.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER). In particolare:

  • il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili, fermi restando eventuali specifici vincoli in proposito previsti e connessi all’utilizzo delle fonti di finanziamento di volta in volta messe a disposizione. Il finanziamento agevolato concedibile ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni.
  • la somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano:

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni: sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
  • b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali: sono ammesse nei seguenti limiti
    • per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell’investimento complessivo agevolabile;
    • per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo agevolabile. Tale limite è elevato al 70% nel caso di attività inerenti alla gestione di porti turistici.
  • c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
  • d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all’art. 2, punto 30, del Regolamento GBER: sono agevolabili nel limite del 50% dell’investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.
  • f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Impresa 4.0”, ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo (ESL). 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it) a partire dalle ore 12.00 del 21 febbraio 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine cronologico di protocollo. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

 

Fonte: Circolare direttoriale 19 gennaio 2023, n. 96,  Circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343, Decreto ministeriale 24 marzo 2022, Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2016, legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 265, Ministero dello Sviluppo Economico
 
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